Imposta di soggiorno

Cos'è

L’art. 4 del decreto-legge n. 23/2011 ha introdotto l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano a scopo turistico sul territorio italiano.
L’imposta, dovuta per ogni notte di soggiorno secondo tariffe modulabili da parte del Comune, finanzia spese in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La riscossione viene effettuata dal gestore della struttura ricettiva alla fine del periodo di soggiorno e deve essere chiaramente espressa in una ricevuta separata dal conto o in un’unica ricevuta con indicazione separata dell’imposta alla voce “operazione fuori campo IVA”. Il gestore deve riversare l’imposta al Comune e comunicare  le presenze.
Le comunicazioni delle presenze e dei pagamenti devono essere effettuate esclusivamente tramite procedura informatica online accessibile dal sito internet del Comune (https://gardone-riviera.imposta-soggiorno.it/). Qualsiasi altro metodo di comunicazione non sarà considerato.

Tariffe e periodo di applicazione per l'anno 2023

Con deliberazione della Giunta comunale, in riferimento all'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023:

  • sono state confermate le tariffe dell’imposta di soggiorno in vigore nell’anno 2022;
  • è stato confermato anche il periodo di applicazione.
Tipologia struttura ricettiva Tariffa per persona per ogni pernottamento
alberghi 5 stelle euro 3,30
alberghi 4 stelle euro 2,00
alberghi 3 stelle euro 1,50
ogni altro tipo di struttura ricettiva euro 1,00

Periodo di applicazione

Per l’anno 2023 l’imposta sarà applicata dal 1° aprile al 31 ottobre

Comunicazione delle presenze e adempimenti connessi

Vedere allegato a fondo pagina "Istruzioni imposta di soggiorno 2023"

Pagamento con mod. F24

Dall'anno 2023 è possibile pagare l'imposta di soggiorno anche con il mod. F24 presso qualsiasi banca o ufficio postale ed anche tramite home banking.
Selezionando la specifica opzione di pagamento nella dichiarazione mensile, il software fornisce il mod. F24 pre-compilato.

Esenzioni

Art. 5 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno:

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno nel Comune di Gardone Riviera

a) i minori  fino al compimento del 14° anno di età;
b) i malati soggetti a terapie presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale;
c) i familiari o accompagnatori che assistono persone ricoverate presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale per un massimo di due persone per ogni paziente;
d) le persone diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
e) gli autisti di “pullman” che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale  e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano nel Comune per esigenze di servizio;
g) i “volontari” che, nell’ambito sociale, offrono il proprio servizio in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per eventuali emergenze ambientali;
h) i “soggetti” che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
i) il personale addetto ad attività economiche esercitate in Gardone Riviera nel caso di soggiorno per motivi di lavoro (il gestore della struttura ricettiva dovrà comunicare al Comune le generalità del datore di lavoro in occasione della dichiarazione mensile);
l) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nel comune di Gardone Riviera;
m) gli ospiti di Gardone Riviera in qualità di relatori, esperti, consulenti o altri incarichi   nell’ambito di manifestazioni promosse od organizzate direttamente dal Comune.

2. L’esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Per quanto riguarda i punti b) e c) le dichiarazioni  dovranno attestare le generalità del malato o del degente, l’indicazione della struttura sanitaria in cui si svolgono le terapie o in cui avviene il ricovero nonché il periodo di riferimento.
Per quanto riguarda il punto d), la persona diversamente abile o il suo accompagnatore dovranno dichiarare la non autosufficienza nonché l’autorità sanitaria e gli estremi dell’atto che l’ha riconosciuta. In alternativa potrà essere allegata idonea documentazione. Al fine della tutela della  riservatezza,  la dichiarazione e gli eventuali allegati saranno consegnati al gestore in busta chiusa riportante i dati identificativi del dichiarante, la denominazione della struttura ricettiva e la dizione “Dichiarazione per esenzione dall’imposta di soggiorno”.
L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza nei confronti del soggetto ricoverato o non autosufficiente.
Il gestore consegnerà al Comune le dichiarazioni – lasciando in busta chiusa quelle così ricevute – in occasione della presentazione della dichiarazione mensile.

Servizio di assistenza per l’utilizzo del software online

•    telefono: 02 89605116 e 02 56567273 - venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00;
•    e-mail: infoalberghi@proximasrl.net - da lunedì a venerdì con risposta in giornata.

Per ogni altro aspetto dell’applicazione dell’imposta contattare l'Ufficio Tributi.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Mercoledì, 22 Marzo 2023