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Riduzione della base imponibile
Per le abitazioni concesse in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta entro il primo grado la “legge di bilancio” per l’anno 2020 ha confermato la riduzione del 50% della base imponibile con le seguenti condizioni:
- l’abitazione concessa in comodato non deve essere di categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
- il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado (genitore/figlio o viceversa);
- il comodatario deve utilizzare la casa come abitazione principale;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
In caso di morte del comodatario e in presenza di figli minori il beneficio si estende al coniuge del comodatario stesso.
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere attestato con dichiarazione IMU.
Per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti per le quali non si realizzano tutte le condizioni di cui sopra, l’imposta si calcola sull’intera base imponibile applicando l’aliquota corrispondente (vedere sotto).
Aliquota IMU
Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta o collaterale (comprese quelle di primo grado che hanno diritto alla riduzione della base imponibile di cui sopra) per l’anno 2020 sarà applicata l’aliquota IMU ridotta dello 0,66 per cento (6,6 per mille) alle seguenti condizioni:
- dimora abituale e residenza anagrafica nell’abitazione da parte del parente che usufruisce dell’uso gratuito e del suo nucleo familiare;
- intestazione al parente delle utenze dei pubblici servizi (smaltimento rifiuti, acqua, energia elettrica, gas, telefono) relative all’abitazione concessa in uso gratuito, escluse le utenze relative a più unità immobiliari o condominiali;
- presentazione all’Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la concessione in uso gratuito dell’alloggio al parente.
Nel caso non si realizzino le condizioni per la riduzione del 50% e neppure quelle per l’aliquota IMU ridotta, si dovrà prendere in considerazione l’intera base imponibile ed applicare l’aliquota dell’1,06 % (10,6 per mille).